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Superbonus 110%, se il Fisco contesta l’agevolazione non si «torna» al 50%

Se l’amministrazione finanziaria non ammette il 110% non dà diritto automaticamente allo sconto fiscale del 50%. Il contribuente può rivolgersi al giudice per il recupero d’imposta, ma con esiti incerti.

Il quesito. Qualora si effettui un intervento agevolabile al 110% e lo stesso venga recuperato in sede di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, si chiede se sia possibile riqualificare l’intervento nell’ambito della ristrutturazione edilizia con detrazione al 50 per cento, o nell’ambito del risparmio energetico con detrazione al 65 per cento, a seconda della tipologia di intervento realizzato. In caso affermativo, tali detrazioni competerebbero dalla data di sostenimento della spesa? L.C.- Macerata

La risposta. A rigore, la risposta al quesito è negativa. Nell’ambito delle detrazioni fiscali, infatti, l’amministrazione fiscale svolge principalmente un controllo di tipo documentale, in base all’articolo 36–ter del Dpr 600/1973, e, se dalla documentazione esibita essa riscontra che mancano i presupposti dell’agevolazione scelta dal contribuente, questa viene recuperata come maggiore imposta dovuta. In questo quadro, l’agenzia delle Entrate non è titolata a convertire il regime agevolativo, per il quale il contribuente ha optato, in un regime “sottostante” e di minore impatto, pur ricorrendone le condizioni, e questo perché il Fisco non ha il potere di sostituirsi alla volontà espressa dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi (o con la cessione del credito).”