Superbonus 110% e Asseverazione requisiti: da Enea controlli a tappeto sui lavori edilizi avviati prima dell’1 luglio 2020
Superbonus 110%: la norma che ha introdotto in Italia le detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus), il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), ha previsto l’asseverazione tecnica dei requisiti minimi previsti e l’invio telematico di una copia della stessa all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
- Superbonus 110% e Requisiti minimi
- Superbonus 110%: l’asseverazione tecnica dei requisiti minimi
- Superbonus 110% e asseverazione tecnica: i controlli dell’Enea
- Superbonus 110% e controlli Enea: su quali asseverazioni
Superbonus 110% e Requisiti minimi
Entrando nel dettaglio, l’art. 119 del Decreto Rilancio ha previsto alcuni interventi trainanti e altri trainati, relativi alla riqualificazione energetica degli immobili. Su questi sono stati previsti alcuni requisiti direttamente previsti nella norma di rango primario:
- nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
- per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” (c.d. Decreto Requisiti minimi);
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
Superbonus 110%: l’asseverazione tecnica dei requisiti minimi
Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica (art. 119, commi 1, 2 e 3 del Decreto Rilancio), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Modalità di trasmissione e relative modalità attuative per l’invio della suddetta asseverazione all’Enea sono state stabilite con Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” (c.d. Decreto Asseverazioni). In particolare, l’asseverazione del tecnico abilitato attesta che l’intervento risponde ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti minimi, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici (indicati all’interno nel decreto requisiti minimi stesso).”